I lavoratori che hanno già avviato pratiche di ricongiunzione onerosa o totalizzazione possono recedere e passare al cumulo, con diritto al rimborso: novità Riforma Pensioni.
Una delle novità fondamentali del nuovo cumulo gratuito contributi previsto dalla Legge di Bilancio consiste nella possibilità di utilizzo anche da parte di coloro che negli anni precedenti avevano già avviato pratiche di ricongiunzione onerosa o di totalizzazione contributi. Ci sono una serie di paletti, ad esempio la ricongiunzione non deve essere già stata completata con il pagamento integrale di quanto dovuto. Ma c’è il diritto al rimborsodi quanto già versato. Vediamo esattamente quali possibilità si aprono con la nuova legge.
=> Riforma Pensioni: cumulo gratuito per tutti
Il nuovo cumulo gratuito contributi è previsto dal comma 195 della Legge di Bilancio, e consente (in estrema sintesi) di sommare periodi contributivi in diverse gestioni per raggiungere la pensione di vecchiaia oppure quella anticipata (è questa la novità, il cumulo per la pensione di vecchiaia era già consentito). Altra novità, il cumulo è esteso anche ai professionisti iscritti agli ordini che versano i contributi nelle casse di categoria. La pensione alla fine viene calcolata pro quota con le regole relative a ciascuna cassa, in riferimento ai contributi effettivamente versati.
Per quanto riguarda la ricongiunzione, il comma 197 della manovra prevede la possibilità di recesso, con restituzione di quanto già versato. In parole semplici, un lavoratore che ha già avviato una pratica di ricongiunzione contributi versati in diverse gestioni previdenziali, e ha anche già iniziato a pagare l’operazione, può ripensarci, chiedere il rimborso di quanto già pagato, e passare al nuovo cumulo gratuito. Non è possibile il recesso nel caso in cui sia già stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Altri paletti: la facoltà di recesso deve essere esercitata nel 2017 (entro un anno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio). Non può essere utilizzata se la ricongiunzione ha già dato luogo alla liquidazione della pensione … … …
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