La proprietà industriale è una delle due grandi categorie – l’altra è la proprietà letteraria e artistica (diritto d’autore) – che costituiscono la proprietà intellettuale.
Con l’espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all’insieme dei diritti, i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) di carattere:
Le opere dell’ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:
Solo in riferimento a queste due ultime categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale. Infatti, l’art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma: “Ai fini del presente Codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.
L’art. 2 del Codice precisa poi che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice stesso. In particolare sono oggetto di:
I segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge. È interessante rilevare come il testo unico sulla proprietà industriale distingua tra “diritti titolati” (originati dalla brevettazione o registrazione) e “diritti non titolati”, che sorgono in presenza di determinati presupposti. Segreti aziendali, marchio non registrato, denominazioni d’origine sono stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPI ne ha rafforzato la tutela.
I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono rilasciati dall’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda dell’interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento, che a seconda dei casi prende il nome di “brevetto” o “registrazione”, è un atto amministrativo avente una duplice natura:
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