OPERA CREATIVA E DIRITTO D’AUTORE
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AGGIORNATO IL 06/03/2023
IL DIRITTO D’AUTORE PROTEGGE LA FORMA ESPRESSIVA DELLE OPERE CREATIVE, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore. Riassumiamo di seguito le categorie di opere protette e relativa normativa come individuate dagli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore:
• OPERE LETTERARIE, ovvero opere di qualsiasi natura (ad esempio scientifiche, religiose, didattiche, letterarie ecc.) suscettibili di essere espresse a mezzo di parole scritte;
• OPERE MUSICALI ovvero opere costituite da composizioni musicali (ad esempio canzoni e musiche, opere liriche, ecc.);
• OPERE COREOGRAFICHE O PANTOMIMICHE;
• OPERE FIGURATIVE, ovvero opere che si concretizzano in creazioni figurative come ad esempio dipinti, sculture, disegni, incisioni od anche scenografie. In questa categoria anche quei design industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, conseguenza di un apporto personale dell’autore;
• DISEGNI E OPERE ARCHITETTONICHE, ovvero le opere d’arte dotate di una rilevante valenza estetica delle forme architettoniche;
• OPERE CINEMATOGRAFICHE AUDIOVISIVE, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);
• OPERE FOTOGRAFICHE, purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni di situazioni reali;
• PROGRAMMI PER ELABORATORE, ovvero la sequenza di istruzioni, informazioni e comandi i quali, una volta inseriti e letti da un computer, permettono a quest’ultimo di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee ed i principi alla base del programma ma solo ed unicamente le soluzioni informatiche adottate dal programmatore per raggiungere il risultato desiderato;
• BANCHE DI DATI, ovvero le raccolte di dati o altri elementi, accessibili attraverso mezzi elettronici. Immediata conseguenza è il divieto di estrazione e/o reimpiego della totalità (o di una parte rilevante) dei dati contenuti in esse
Affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:
- LA NOVITÀ
- IL CARATTERE CREATIVO, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e, in particolare, la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.
IL CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE SI ARTICOLA IN:
a) DIRITTO MORALE, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;
b) DIRITTO PATRIMONIALE, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.
La normativa in materia di diritto d’autore riconosce, inoltre, alcuni diritti anche per taluni soggetti che hanno partecipato e/o reso possibile la creazione dell’opera come ad esempio il produttore cinematografico o di fonogrammi, gli esercenti l’attività di emissione radiofonica e televisiva, gli artisti interpreti ed esecutori ecc. Tali diritti sono stati denominati diritti connessi. L’esistenza dei diritti connessi comporta che nel momento in cui si decida di acquisire i diritti di sfruttamento di un’opera, è necessario rivolgersi non solo agli autori ma anche ai titolari di tali diritti connessi. In alternativa, è quasi sempre possibile rivolgersi alla società di gestione collettiva dei diritti di autore (SIAE)
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