Ecco il nuovo Dpcm per mettere un freno alla diffusione del Covid. Il Governo ha anticipato le misure nella giornata di martedì, e dopo un lungo tira e molla con le Regioni, soprattutto sul tema del coprifuoco, è arrivata la firma del premier Conte nella notte poco dopo la mezzanotte.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano da giovedì 5 novembre a giovedì 3 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm 24 ottobre.

Lockdown “light”

L’obiettivo è non bloccare il Paese: non sarà quindi un lockdown rigido come a marzo, ma “light”, più simile al modello tedesco, ha spiegato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. “È abbastanza complicato – ha spiegato – cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il Paese”.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, con frequenza almeno settimanale, verificherà comunque il permanere per Regioni o parti di esse la collazione in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto, e provvederà con ordinanza all’aggiornamento.

Le ordinanze emanate sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del decreto. Eccole dunque le misure (per quelle relative alle attività commerciali e allo sport invece vi rimandiamo qui).

Coprifuoco

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, il coprifuoco nazionale non partirà alle 21 ma un’ora dopo.

Il coprifuoco scatta dalle 22.00 fino alle 5.00: in questa fascia oraria sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

>>> Scarica qui la bozza del nuovo Dpcm <<<

Spostamenti

Nuovamente vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio Covid, quelli di colore arancione e rosso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (qui abbiamo riassunto come viene divisa l’Italia e quali Regioni sono gialle, arancioni o rosse).

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Le aree ad alto rischio sono quelle che ricadono negli scenari 3 e 4 indicati nel documento dell’Iss, quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e quelle nelle quali ci sono situazioni di massima gravità. Il divieto può però riguardare intere Regioni oppure solo parti di esse.

La differenza tra le zone che ricadono nello scenario 3 e in quelle che rientrano nel 4 sta nel fatto che in queste ultime sono vietati anche gli spostamenti “all’interno dei medesimi territori”, dunque a livello comunale e provinciale.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ comunque sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Trasporti

La capienza dei mezzi pubblici viene ridotta al 50% per evitare assembramenti e situazioni che favorirebbero i contagi.

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è quindi consentito un coefficiente di riempimento non superiore alla metà, con esclusione tuttavia del “trasporto scolastico dedicato”.

Scuola

Le scuole secondarie di secondo grado, cioè le scuole superiori, e le terze medie adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla Didattica digitale integrata.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione.

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione, per scuole elementari e fino alla seconda media compresa, e per i servizi educativi per l’infanzia continua invece a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Solo nelle zone rosse con scenario 4 resteranno chiuse anche le classi seconde delle scuole medie, mentre le prime continueranno la didattica in presenza. 

Fonte: 

www.studiostampa.com

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